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Cittadinanza

Informativa sul trattamento dei dati personali riconoscimento della citadinanza italiana ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonchè art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (RGPD (UE) 2016/679, art. 13 e 14)

 

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA DA CITTADINO ITALIANO (ius sanguinis)

Per richiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza/filiazione occorre comprovare:

  • la discendenza dall’avo italiano nato in Italia mediante presentazione degli atti di stato civile di nascita e di matrimonio, che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale legalizzata. La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
  • il mantenimento della cittadinanza dell’avo cittadino italiano fino alla nascita del discendente; la mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
  • la mancata rinuncia, da parte dell’istante e di tutti ascendenti, alla cittadinanza italiana (la rinuncia interrompe la catena di trasmissione della cittadinanza) mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il richiedente ha l’onere di presentare all’Ufficio consolare della circoscrizione di residenza l’istanza corredata dalla documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati per tutti gli ascendenti.
Tutti i documenti devono essere presentati in originale anche quando relativi a congiunti che siano già stati riconosciuti cittadini italiani da un Comune italiano o da un’altra Autorità consolare. Tutti gli atti devono essere rilasciati su modello internazionale, legalizzati se necessario, e tradotti da traduttore ufficiale, la cui firma deve essere legalizzata.
Gli originali non saranno restituiti all’interessato.

  •  istanza compilata senza data e firma (deve essere apposta di presenza per l’autentica da parte dell’Ufficio consolare);
  • Certificati di nascita, matrimonio e morte dell’avo nato in Italia (“estratto per riassunto dell’atto di nascita” rilasciato dal Comune di nascita);
  • Certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti dell’avo italiano, incluso il richiedente;
  • Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione; analoga dichiarazione per tutti gli ascendenti.
  • Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane attestante che l’istante e tutti gli ascendenti non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
  • Passaporto del richiedente e, se straniero, permesso di residenza in Slovenia;
  • Diritto consolare di € 300,00 per la trattazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne. Trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso dovrà essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda e in caso di esito negativo non sarà restituito (legge n. 89/2014). Le richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate a nome di minorenni saranno trattate a titolo gratuito.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON CITTADINO/A ITALIANO/A (ART. 5 DELLA LEGGE N. 91 DEL 5/02/1992)
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. In sede di verifica della documentazione occorrerà presentare il certificato di residenza sloveno (potrdilo o bivališču) o permesso di soggiorno sloveno.

PER SERVIZIO PER LO STATO ITALIANO (ART. 9, LETTERA C DELLA LEGGE N. 91           DEL 5/02/1992)

Lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni può chiedere la cittadinanza italiana. Occorre compilare la domanda per via telematica dopo avere effettuato la registrazione nel portale del Ministero dell’Interno – Modello BE – Cittadini stranieri residenti all’estero – art. 9 – comma 1 – lett. C.

In caso di cambio di indirizzo (anche all’interno della stessa circoscrizione consolare) occorre informare tempestivamente l’Ufficio consolare.
In caso di trasferimento in un’altra circoscrizione consolare o in Italia occorre informare l’Ufficio consolare ai fini del trasferimento della pratica al Consolato o Prefettura competente per residenza. Il completamento del passaggio della pratica di cittadinanza avrà luogo nel momento in cui l’Ufficio consolare riceverà la notifica di registrazione di residenza dal Comune italiano o dal nuovo Consolato.

Maggiori informazioni nel portale esteri.it

 

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

Cittadinanza in base a leggi speciali

La Legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

  1. dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;
  2. dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

Richiesta di cittadinanza ex lege 379/2000 e ex lege 124/2006

Richiesta di cittadinanza Legge 124/2006

Rinuncia alla cittadinanza e riacquisto

Maggiori informazioni (anche sulla documentazione da presentare) nel portale esteri.it