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Proroga della validita’ delle patenti di guida

Alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia (Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”), la Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, n. 7203 del 01/03/2021, chiarisce che:

1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia

e

2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validita’ delle patenti e’ cosi’ prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la scadenza e’ prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza e’ prorogata al 1 luglio 2021; (*)

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la scadenza e’ prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.(**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validita’ delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, e’ cosi’ prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 la scadenza e’ prorogata al 29 luglio 2021; (*)

– per le patenti con scadenza originaria tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza e’ prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale e’ di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.

4) per le finalita’ proprie dei documenti di riconoscimento, la validita’ delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, e’ prorogata fino al 30 aprile 2021. La validita’ ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, n. 7203 del 01/03/2021