{"id":5963,"date":"2026-01-22T16:25:33","date_gmt":"2026-01-22T15:25:33","guid":{"rendered":"https:\/\/amblubiana.esteri.it\/?page_id=5963"},"modified":"2026-01-22T16:25:33","modified_gmt":"2026-01-22T15:25:33","slug":"cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblubiana.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per matrimonio e unione civile"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.<\/p>\n<p>Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all\u2019estero: tre anni dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n<li>validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile per l\u2019ordinamento italiano e\u00a0trascrizione dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n<li>assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;<\/li>\n<li>assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato);<\/li>\n<li>assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n<li>conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del \u201c<strong>Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue\u201d (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>I soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p><strong>Procedura<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fase 1: registrazione e inserimenti istanza\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio si pu\u00f2 presentare ESCLUSIVAMENTE online attraverso la seguente procedura:<\/p>\n<ol>\n<li>accedere al sito web del\u00a0<a href=\"https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm\"><u>https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm<\/u><\/a>\u00a0e cliccare su \u201c<em>effettua registrazione<\/em>\u201c;<\/li>\n<li>dopo aver effettuato e confermato la registrazione, la password di accesso al portale verr\u00e0 inviata all\u2019indirizzo di posta elettronica utilizzata per la registrazione;<\/li>\n<li>accedere al portale con l\u2019indirizzo e-mail e la password fornite durante la procedura di registrazione;<\/li>\n<li>cliccare \u201c<em>cittadinanza<\/em>\u201d \u2013 \u201c<em>invia la tua domanda<\/em>\u201c;<\/li>\n<li>scegliere Modello AE \u2013 cittadini stranieri residenti all\u2019estero \u2013 Art. 5 \u2013 richiesta per matrimonio con cittadino italiano;<\/li>\n<li>compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato; nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti: cognome \/ nome \/ data e luogo di nascita presenti sull\u2019atto di nascita.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>N.B.<\/strong>\u00a0Il diretto riconoscimento del cognome coniugale quale componente del nome di origine nel decreto di concessione della cittadinanza italiana \u00e8 possibile laddove le vicende modificative del cognome originario risultino nell\u2019atto di nascita (o, nel caso in cui l\u2019ordinamento dello Stato di origine non preveda annotazioni marginali sull\u2019atto di nascita, nell\u2019atto di matrimonio).<\/p>\n<p><strong>NB<\/strong>: Il richiedente \u00e8 tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovr\u00e0 procedere ad una nuova registrazione con un altro indirizzo e-mail.<\/p>\n<p>Il modello telematico deve essere compilato allegando:<\/p>\n<ol>\n<li>documento di riconoscimento valido;<\/li>\n<li>estratto dell\u2019atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si \u00e8 nati, completo di tutte le generalit\u00e0 (incluse paternit\u00e0 e maternit\u00e0), debitamente legalizzato \/ apostillato e tradotto in lingua italiana. In caso di atto di nascita rilasciato dalle autorit\u00e0 slovene, se redatto in formato plurilingue in base alla Convenzione di Vienna del 1976, non occorrer\u00e0 alcuna legalizzazione\/Apostille\/traduzione;<\/li>\n<li>certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d\u2019et\u00e0) \u2013 tranne l\u2019Italia \u2013 e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati\/apostillati e tradotti in lingua italiana. Il richiedente \u00e8 esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il certificato penale sloveno andr\u00e0 richiesto al Ministero della Giustizia a Lubiana; al certificato non dovr\u00e0 essere apposta l\u2019Apostille solo nel caso il richiedente sia di cittadinanza slovena. Nel caso in cui il certificato penale sia rilasciato in lingua slovena, \u00e8 richiesta la traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore giurato presente nella lista pubblicata sul sito del Governo sloveno. Ai sensi del regolamento UE 2016\/1191, il certificato penale rilasciato a un cittadino UE dall\u2019Autorit\u00e0 del suo stato membro su apposito modulo standard plurilingue \u00e8 esente dalla legalizzazione e traduzione.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Copia dell\u2019atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l\u2019atto risulta trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell\u2019istanza. ATTENZIONE! Non verr\u00e0 accettato il \u201ccertificato di matrimonio\u201d ma solo la copia dell\u2019atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>NB: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potr\u00e0 avvalersi dell\u2019autocertificazione al posto dell\u2019atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge\/parte dell\u2019unione civile (DPR 445\/2000).<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Specificare nell\u2019istanza l\u2019eventuale presenza di figli minori del\/della richiedente, nati da una precedente relazione o con la medesima relazione.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"6\">\n<li>Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER. Andr\u00e0 caricato sul portale: un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico (autocertificazione con indicazione degli estremi dell\u2019atto) o paritario (copia autentica); ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore (copia autenticata).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualit\u00e0):<\/p>\n<p>\u2013 PLIDA della Societ\u00e0 Dante Alighieri,<br \/>\n\u2013 CertIt dell\u2019Universit\u00e0 Roma Tre,<br \/>\n\u2013 CILS dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena,<br \/>\n\u2013 CELI dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia,<br \/>\n\u2013 Co.L dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Reggio Calabria;<\/p>\n<p>\u2013 inoltre, l\u2019<a href=\"https:\/\/iiclubiana.esteri.it\/it\/lingua-e-cultura\/certificazioni\/esami-e-attestati\/\">Istituto Italiano di Cultura di Lubiana<\/a> \u00e8 sede d&#8217;esame per le certificazioni CELI.<\/p>\n<p>Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate. Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ul>\n<li>gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019Accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del D.Lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione;<\/li>\n<li>i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all\u2019articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all\u2019estero), solo se rilasciato dalle Autorit\u00e0 italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei;<\/li>\n<li>coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Una volta inviata la domanda verranno generati due documenti:<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>un documento riepilogativo della domanda,<\/li>\n<li>una ricevuta d\u2019invio con un numero identificativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all\u2019istanza online dovr\u00e0 essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell\u2019Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati<\/strong>\u00a0(clicca\u00a0<a href=\"http:\/\/selfhdext.dlci.interno.it\/shd\/?referer=ALI\"><strong>QUI<\/strong><\/a>).<\/p>\n<p><strong>Fase 2: verifica consolare<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Consolare sar\u00e0 automaticamente informato della presentazione della domanda e proceder\u00e0 alle necessarie verifiche. Il richiedente ricever\u00e0 quindi, in modalit\u00e0 telematica tramite il portale del Ministero dell\u2019Interno, una comunicazione relativa all\u2019accettazione o al rifiuto della propria pratica.<\/p>\n<p>In caso di rifiuto della domanda, si potr\u00e0 ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti gi\u00e0 effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.<\/p>\n<p>In caso di accettazione, il richiedente sar\u00e0 convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l\u2019autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella gi\u00e0 trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.<\/p>\n<p>Tutta la documentazione di cui sopra sar\u00e0 conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d\u2019identit\u00e0 e del certificato linguistico, per i quali verr\u00e0 effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.<\/p>\n<p><strong>NB: Si fa presente che se la domanda non sar\u00e0 in regola con la documentazione richiesta, le necessarie legalizzazioni, i requisiti linguistici o se conterr\u00e0 errori nei dati inseriti sar\u00e0 considerata irricevibile e rifiutata nel sistema.<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fase 3: valutazione e termini del procedimento<\/strong><\/p>\n<p>La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di\u00a0<strong>esclusiva competenza del Ministero dell\u2019Interno<\/strong>: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda \u2013 prorogabili fino al massimo di 36 mesi \u2013 per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell\u2019Interno invier\u00e0 il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell\u2019interessato\/a.<\/p>\n<p><strong>Fase 4: decreto, notifica e giuramento<\/strong><\/p>\n<p>Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verr\u00e0 notificato \u2013 tramite portale \u2013 con comunicazione indirizzata all\u2019email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All\u2019atto della notifica verranno altres\u00ec richiesti documenti \u2013 previsti dalla normativa nazionale \u2013 volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale e l\u2019assenza di motivi ostativi. \u00a0Tali documenti devono avere data successiva all\u2019adozione del decreto:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>nuovo Certificato Penale Sloveno<\/strong>.\u00a0Importante: il Certificato Penale deve riportare le generalit\u00e0 esattamente come indicate nel Decreto di concessione della cittadinanza;<\/li>\n<li><strong>copia dell\u2019Atto Integrale di Matrimonio rilasciato<\/strong>, in data successiva alla data del decreto di cui sopra,\u00a0<strong>dal competente Comune italiano<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>certificato\u00a0<u>integrale<\/u>\u00a0di matrimonio emesso dalle competenti autorit\u00e0 dello stato in cui \u00e8 stato celebrato il matrimonio<\/strong>\u00a0(se diverso dall\u2019Italia), debitamente legalizzato e con traduzione certificata, emesso in data successiva al decreto;<\/li>\n<li><strong>passaporto\u00a0<\/strong>o altro\u00a0<strong>valido documento d\u2019identit\u00e0<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>recente prova di indirizzo<\/strong>\u00a0attestante la residenza nella circoscrizione consolare.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell\u2019unione civile n\u00e9 la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.<\/p>\n<p>Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l\u2019interessato verr\u00e0 convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi \u00e8 tassativo, decorso il quale si perder\u00e0 il diritto al conseguimento della cittadinanza.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto il pagamento della tariffa ex Art. 8 della tabella consolare.<\/p>\n<p>L\u2019atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l\u2019atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorit\u00e0 competenti nel paese di residenza e dovr\u00e0 essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione\/apostille e traduzione.<\/p>\n<p>La persona interessata prester\u00e0 giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:<\/p>\n<p>\u201cGIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA\u00a0<a class=\"\" href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/download\/pdf\/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf\" data-focus-mouse=\"false\"><strong>COSTITUZIONE<\/strong><\/a>\u00a0E LE LEGGI DELLO STATO\u201d<\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana decorrer\u00e0 dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<p>Il certificato di nascita originale sar\u00e0 inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all\u2019AIRE e al verbale dell\u2019avvenuto giuramento.<\/p>\n<p><strong>Costo<\/strong><\/p>\n<p>Contributo di 250,00 Euro a favore del Ministero dell\u2019Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell\u2019Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico: \u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<\/p>\n<p><strong>Nome della Banca<\/strong>: Poste Italiane S.p.A.<\/p>\n<p><strong>Codice IBAN:<\/strong>\u00a0IT54D0760103200000000809020<\/p>\n<p><strong>Causale del versamento:<\/strong>\u00a0Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<\/p>\n<p><strong>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane<\/strong>: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)<\/p>\n<p><strong>Codice BIC\/SWIFT:<\/strong>\u00a0PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/p>\n<p><strong>Autentica di firma sull\u2019istanza (art. 24)\u00a0<\/strong>Richiesta esclusivamente per i cittadini non europei -20 euro<\/p>\n<p><strong><em>Eccezione importante: il diritto comunitario e le semplificazioni amministrative per i cittadini UE escludono tale formalit\u00e0<\/em><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>copia conforme del documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0: art. 71 \u2013 10,00 Euro (laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);<\/li>\n<li>copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 \u2013 10,00 Euro (laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);<\/li>\n<li>marca da bollo sul verbale di giuramento \u2013 verr\u00e0 applicata la percezione di cui all\u2019art. 8 della tabella consolare, cos\u00ec come rimodulata nell\u2019importo di 15,00 Euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell\u2019Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016\/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l\u2019esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell\u2019Unione dalle Autorit\u00e0 del suo Stato membro di cittadinanza):<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Estratto di nascita del paese di origine\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione) completo di tutte le generalit\u00e0, ovvero, in caso di documentata impossibilit\u00e0, attestazione rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte\u00a0generalit\u00e0 (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0 dell\u2019istante.<\/li>\n<li><strong>Certificato penale del paese di origine,\u00a0e\u00a0di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione).<\/li>\n<li><strong>Ricevuta del versamento di 250 euro.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Documento di identit\u00e0:<\/strong>fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong>non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente\u00a0<strong>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena (CILS), l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia (CELI), l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre (Cert.It), l\u2019Universit\u00e0 per Stranieri \u201cDante Alighieri\u201d di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Societ\u00e0 Dante Alighieri (PLIDA)<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ul>\n<li>Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del d.lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione;<\/li>\n<li>I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all\u2019articolo 9 del medesimo testo unico.<\/li>\n<li>Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/li>\n<li>Non sono, altres\u00ec, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da \u00abgravi limitazioni alla capacit\u00e0 di apprendimento linguistico derivanti dall\u2019et\u00e0, da patologie o disabilit\u00e0, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica\u00bb, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25\/2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo la presentazione della domanda per via telematica l\u2019utente verr\u00e0 convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l\u2019istanza per l\u2019identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l\u2019acquisizione in originale della documentazione allegata all\u2019istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l\u2019istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\/2000 e da ultimo dalla legge 183\/2011.<\/p>\n<p>Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere esonerato dalla presentazione dell\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano gi\u00e0 in possesso della Rappresentanza diplomatico-consolare.<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572\/93 \u00e8 facolt\u00e0 del Ministero dell\u2019Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.<\/p>\n<p>Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell\u2019Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1\u00b0 giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:<\/p>\n<ul>\n<li>al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;<\/li>\n<li>al Capo del dipartimento per le Libert\u00e0 Civili e l\u2019Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>al Ministro dell\u2019Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche. 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