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MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTI CON FINALITÀ DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DI ATTUAZIONE DI INIZIATIVE UMANITARIE E DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato
autorizzato, ai sensi dell’art. 23-ter del DPR 18/1967, comma 2, a concedere contributi ad
iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, previa procedura pubblica, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Per l’assegnazione di contributi di relativa competenza, a valere sulle risorse stanziate per il
2025 dalle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2025, il cui iter ex
lege 145/2016, è ancora in corso, la Direzione Generale per la Mondializzazione e le questioni
globali (DGMO), la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza (DGAP) e la
Direzione Generale per l’Europa e la Politica Commerciale Internazionale (DGUE) hanno
elaborato gli Avvisi di pubblicità per l’erogazione dei contributi di cui all’oggetto, pubblicati
sul sito del MAECI, alla pagina:

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/07/avviso-di-pubblicita-per-contributi-a-soggetti-privati-per-finalita-di-mantenimento-della-pace-e-della-sicurezza-internazionale-e-di-attuazione-di-iniziative-umanitarie-e-di-tutela-dei-diritti-umani-3/

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, l’articolo 4 degli Avvisi
stabilisce che, per i soggetti con sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda sia
presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana
competente territorialmente.
In luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, secondo il modello allegato agli
Avvisi, tali soggetti sono tenuti a produrre documentazione idonea a provare la sussistenza
dei requisiti richiesti, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e
legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente. Inoltre,
ai fini del rispetto del termine finale stabilito dagli Avvisi (5 settembre 2025 per l’Avviso
DGAP, 13 settembre 2025 per l’Avviso DGMO, 30 settembre 2025 per l’Avviso DGUE) a fare
fede sarà il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della ricezione
della domanda.