Informativa sul trattamento dei dati personali riconoscimento della citadinanza italiana ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonchè art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (RGPD (UE) 2016/679, art. 13 e 14)
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA DA CITTADINO ITALIANO (ius sanguinis)
Il Consiglio dei Ministri ha adottato il 28 marzo scorso il “pacchetto cittadinanza”, insieme di misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riformare la disciplina in materia di cittadinanza. L’obiettivo delle misure adottate oggi è valorizzare il legame effettivo tra l’Italia e il cittadino all’estero.
Per raggiungere questo obiettivo, si procederà in due fasi: alcune norme sono subito entrate in vigore con il Decreto Legge n. 36; successivamente si procederà a una riforma organica dei requisiti sostanziali e delle procedure in materia di cittadinanza.
Il Decreto Legge n. 36, approvato in data 28 marzo 2025 e pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 73, prevede che gli italo-discendenti nati all’estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
Sono stati poi introdotte ulteriori e più approfondite modifiche sostanziali alla legge sulla cittadinanza, con un primo disegno di legge (sempre approvato in data 28 marzo 2025). In base a quest’ultimo, si richiede innanzitutto ai cittadini nati e residenti all’estero di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni.
La riforma è completata da un secondo disegno di legge che rivede anche le procedure per il riconoscimento della cittadinanza. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai Consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il periodo transitorio sarà di circa un anno.
Seguiranno aggiornamenti sulle indicazioni operative da seguire non appena disponibili.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON CITTADINO/A ITALIANO/A (ART. 5 DELLA LEGGE N. 91 DEL 5/02/1992)
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. In sede di verifica della documentazione occorrerà presentare il certificato di residenza sloveno (potrdilo o bivališču) o permesso di soggiorno sloveno.
PER SERVIZIO PER LO STATO ITALIANO (ART. 9, LETTERA C DELLA LEGGE N. 91 DEL 5/02/1992)
Lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni può chiedere la cittadinanza italiana. Occorre compilare la domanda per via telematica dopo avere effettuato la registrazione nel portale del Ministero dell’Interno – Modello BE – Cittadini stranieri residenti all’estero – art. 9 – comma 1 – lett. C.
In caso di cambio di indirizzo (anche all’interno della stessa circoscrizione consolare) occorre informare tempestivamente l’Ufficio consolare.
In caso di trasferimento in un’altra circoscrizione consolare o in Italia occorre informare l’Ufficio consolare ai fini del trasferimento della pratica al Consolato o Prefettura competente per residenza. Il completamento del passaggio della pratica di cittadinanza avrà luogo nel momento in cui l’Ufficio consolare riceverà la notifica di registrazione di residenza dal Comune italiano o dal nuovo Consolato.
Maggiori informazioni nel portale esteri.it
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Cittadinanza in base a leggi speciali
La Legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:
- dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;
- dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
Richiesta di cittadinanza ex lege 379/2000 e ex lege 124/2006
Richiesta di cittadinanza Legge 124/2006
Rinuncia alla cittadinanza e riacquisto
Maggiori informazioni (anche sulla documentazione da presentare) nel portale esteri.it