L’INPS ha avviato le procedure di inoltro ai singoli pensionati residenti all’estero del modulo relativo all’accertamento dei redditi percepiti nel 2012. Il modulo, che ad ogni buon fine si allega (Dichiarazione redditi per i pensionati all’estero), e la relativa documentazione dovranno essere presentati entro il prossimo 31 luglio all’Ente di Patronato che provvederà all’inoltro telematico all’Istituto.
I dati da inserire si riferiscono ai redditi percepiti nell’anno 2012 dal titolare, dal coniuge o, nel caso di assegni familiari, anche dai componenti del nucleo familiare.
I connazionali dovranno inviare il modulo anche se non hanno redditi oltre alle pensioni italiane.
Si osserva che è stata inserita la sezione n. 11 che deve essere compilata se il pensionato ha svolto nel 2012, svolge o intende svolgere nel 2013, attività di lavoro autonoma, professionale o di impresa.
Gli interessati possono avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Una volta compilato, il modulo per la dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione devono essere presentati, entro il 31 luglio 2013, all’Ente di Patronato che provvede a inoltrarli telematicamente all’Istituto. In alternativa i pensionati possono provvedere direttamente.
Qualora il modulo non venga trasmesso o non sia correttamente compilato, sottoscritto e completo della documentazione richiesta, l’INPS sarà costretta a sospendere qualsiasi pagamento.
Al predetto modulo i connazionali dovranno allegare i seguenti documenti:
– copia del documento d’identità;
– copia di un documento attestante la cittadinanza;
– certificato dell’Ente estero previdenziale o assistenziale erogatore della pensione.
Nel caso di redditi diversi da pensioni estere, l’INPS precisa quanto segue:
– i connazionali residenti nei Paesi sotto indicati dovranno allegare copia della dichiarazione dei redditi presentata all’autorità fiscale del paese di residenza: Australia, Canada, Cipro, Corea, Estonia, Giappone, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, Citta’ del Vaticano, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Portogallo, Finlandia, Svezia, Belgio, Lussemburgo, Islanda, Austria, Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Repubblica S. Marino;
– per i pensionati residenti in altri Paesi è sufficiente un’autocertificazione dei redditi prodotti.