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Unioni civili

L’Ambasciata informa che sono stati pubblicati il “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile”, ai sensi dell’articolo 1, comma 34,della legge 20 maggio 2016, n. 76”, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in GU n.175 del 28 luglio 2016 e vigente dal 29/07/2016. In attesa dei decreti delegati previsti dall’articolo 1, comma 28 della legge n. 76/2016, la circolare del Ministero dell’Interno n.15 del 28 luglio 2016 e il Decreto del Ministero del 28 luglio 2016 forniscono gli strumenti e approvano le formule operative per l’applicazione della norma.
Pertanto:
1. l’Ufficio consolare dell’Ambasciata può dare corso alle richieste di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una sia in possesso della cittadinanza italiana;
2. il cittadino italiano che abbia contratto all’estero, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016 e anche con persona dello stesso sesso, ha l’obbligo di far pervenire all’Ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili;
3. Le unioni civili, anche con persone dello stesso sesso, possono essere contratte in consolato analogamente alle unioni matrimoniali.